Art. 18. 
                           Fiscalizzazione 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1993 la riduzione contributiva di  cui
al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
e' fissata nella misura del 20 per cento, fermi restando i limiti  di
durata ivi previsti. 
  2. Alla riduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni.