Art. 18. Fiscalizzazione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1993 la riduzione contributiva di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' fissata nella misura del 20 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. 2. Alla riduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.