Art. 19. 
                       Attivita' di vigilanza 
  1. Presso ciascun ufficio  dello  SCAU  e'  istituito,  nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche e previa definizione  del  processo
riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e
32 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  un  nucleo
operativo di vigilanza per l'applicazione delle  norme  previdenziali
del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore
ad otto unita', in relazione al numero delle imprese agricole  e  dei
lavoratori occupati in ciascuna provincia. 
 
           Nota all'art. 19:
             -  Il  testo  degli  articoli  30,  31 e 32 del D.Lgs. 3
          febbraio   1993,    n.    29    (Razionalizzazione    della
          organizzazione  delle amministrazioni pubbliche e revisione
          della disciplina in materia di pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n.  421), e'
          il seguente:
             "Art. 30 (Individuazione di uffici e  piante  organiche;
          gestione  delle  risorse  umane).  -  1. Le amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione  alle rappresentanze sindacali di cui all'art.
          48, comma 1, definiscono le relative piante  organiche,  in
          funzione  delle  finalita'  indicate all'art. 1, comma 1, e
          sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.  Esse  curano
          la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2. Per la ridefinizione  degli  uffici  e  delle  piante
          organiche  si procede periodicamente, e comunque a scadenza
          triennale, secondo il disposto dell'art.  6  in  base  alle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti
          per   la   determinazione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e
          delle istituzioni educative".
             "Art.  31  (Individuazione  degli  uffici dirigenziali e
          determinazione delle piante  organiche  in  sede  di  prima
          applicazione  del  presente decreto). - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione  provinciale e per sedi di servizio, nonche'
          per qualifiche e specifiche professionalita',  evidenziando
          le  posizioni  di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di
          ruolo, fuori ruolo, comando, distacco  e  con  contratto  a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b)  alla formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
          alla esigenza di integrazione per obiettivi  delle  risorse
          umane  e  materiali,  evitando  le eventuali duplicazioni e
          sovrapposizioni  di  funzioni  ed al fine di conseguire una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,  delle  dotazioni  organiche   del   personale
          dirigenziale,  in  misura non inferiore al dieci per cento,
          riservando un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c)  alla revisone delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con  riferimento  ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distibuzione   dei   posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro
          previo  eventuale  esame  con  le  confederazioni sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'art.  10,  sono  individuati in
          relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto  tra
          addetti   e   popolazione   residente   ed   al   grado  di
          informatizzazione, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, dalla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro, e
          comunicati  con  apposita  direttiva.  Le   amministrazioni
          pubbliche  provvedono  alla  determinazione  dei carichi di
          lavoro.
             3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma  1  sono
          trasmesse,   anche   separatamente,   alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  al  Ministero  del tesoro entro centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita'  e  nei  limiti  previsti dall'art. 6 quanto alle
          amministrazioni  statali,  comprese   le   aziende   e   le
          amministrazioni  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e con i
          provvedimenti  e  nei  termini  previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5.  In  caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa diffida,  assume  in  via  sostitutiva  le
          iniziative  e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
            6. Non sono consentite assunzioni di personale presso  le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera  a).
          Sono  fatti  salvi  i contratti previsti dall'art. 36 della
          legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  dall'art.  23  dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171".
             "Art.  32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1.
          Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui  all'art.  1
          ed  al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n.
          554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -  Dipartimento  della funzione pubblica la consistenza del
          personale come definito all'art. 31,  comma  1,  nonche'  i
          conseguenti   carenze  ed  esuberi,  unitamente  all'elenco
          nominativo  di  tutti  i   dipendenti   appartenenti   alle
          qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi.
             2.    I   dipendenti   appartenenti   a   qualifiche   o
          professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a
          mobilita'  per  trasferimento  a   domanda   o   d'ufficio,
          privilegiando   la   mobilita'   all'interno  dello  stesso
          comparto di contrattazione. Le amministrazioni  di  cui  al
          comma  1 comunicano al personale interessato l'appartenenza
          ad una qualifica e ad  una  professionalita'  che  presenti
          esubero.
             3.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma 1
          trasmettono altresi'  alla  presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica l'elenco
          nominativo delle domande di  trasferimento  presentate  dal
          proprio  personale, con indicazione delle qualifiche, della
          sede di servizio  e  delle  sedi  richieste  accorpate  per
          provincia.
             4.  Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli
          adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non  possono  assumere
          nuovo   personale,   compreso   quello   appartenente  alle
          categorie protette.
             5. Agli enti  strumentali  e  agli  enti  non  economici
          dipendenti  dalle  regioni  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.  Fino  al
          31  dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'art. 89
          dello statuto della regione Trentito-Alto Adige,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n.  670,  possono  essere  banditi  concorsi  ed effettuate
          assunzioni  di  personale  per   i   ruoli   locali   delle
          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei
          limiti  delle  dotazioni  organiche  di   ciascun   profilo
          professionale.
             6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
          ai  ricercatori,  tecnologi  e  tecnici specializzati delle
          istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione".