Art. 19. Attivita' di vigilanza 1. Presso ciascun ufficio dello SCAU e' istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unita', in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.
Nota all'art. 19: - Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisone delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distibuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171". "Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definito all'art. 31, comma 1, nonche' i conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi. 2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' per trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresi' alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale, con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia. 4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 5. Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino al 31 dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentito-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione".