Art. 2. Registro d'impresa 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono tenere un registro nel quale devono essere annotati, per ciascun lavoratore occupato, le generalita', la residenza, il codice fiscale, nonche' i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, il lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini IRPEF. Le annotazioni devono essere operate entro il termine di tre giorni dalla data cui esse si riferiscono. Il registro ha validita' anche agli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482. 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda. 3. Le caratteristiche, le modalita' di tenuta, di impiego e di conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti, in conformita' con le disposizioni in vigore nei settori extra agricoli, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila. 5. Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e' il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 15 sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e quelle di cui al n. 3) del medesimo comma a condizione che al percipiente spettino, per le persone ivi indicate, le quote di aggiunta di famiglia o assegni equipollenti; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".