Art. 2. 
                         Registro d'impresa 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1994  i  datori  di  lavoro  agricolo
devono tenere un registro  nel  quale  devono  essere  annotati,  per
ciascun lavoratore occupato, le generalita', la residenza, il  codice
fiscale, nonche' i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli
riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione,  le
giornate di  lavoro  prestato,  il  lavoro  svolto,  le  retribuzioni
corrisposte,  le  ritenute  fiscali  operate  ai   fini   IRPEF.   Le
annotazioni devono essere operate entro  il  termine  di  tre  giorni
dalla data cui esse si riferiscono. Il registro  ha  validita'  anche
agli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come  da  ultimo  modificato  dall'art.  3
della legge 26 settembre 1985, n. 482. 
  2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere  autorizzati
dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici  di  organizzazioni
sindacali di categoria nel comune o nella provincia in  cui  ha  sede
l'azienda. 
  3. Le caratteristiche, le modalita' di  tenuta,  di  impiego  e  di
conservazione del registro e tutti i dati  che  sullo  stesso  devono
essere riportati sono stabiliti, in conformita' con  le  disposizioni
in vigore nei settori extra agricoli, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale da emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  4. Il datore di lavoro che non  osserva  l'obbligo  di  tenuta  del
registro o che lo tiene in luogo  diverso  da  quello  prescritto  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  non
inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila. 
  5. Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o
li registri in modo incompleto o infedele e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento  di  una  somma  non  inferiore  a  lire
duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni
          in  materia  di  accertamento  delle  imposte sui redditi),
          cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 26  settembre
          1985, n. 482, e' il seguente:
             "Art.  23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,  le
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,
          e  le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese  agricole,  i
          quali  corrispondono compensi e altre somme di cui all'art.
          46  dello  stesso  decreto  per   prestazioni   di   lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche dovuta  dai  percipienti,  con  obbligo  di
          rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)   sugli  emolumenti  comunque  denominati,  esclusi
          quelli indicati alle successive  lettere  b)  e  c),  sulle
          pensioni  e  sulla parte imponibile delle indennita' di cui
          al terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 597,
          corrisposti in ciascun periodo di  paga,  con  le  aliquote
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
          annui di reddito  ed  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli  articoli  15  e  16  del detto decreto rapportate al
          periodo stesso. Le detrazioni di cui ai numeri 1) e 2)  del
          primo  comma  dell'art. 15 sono effettuate a condizione che
          il percipiente dichiari di avervi diritto e quelle  di  cui
          al n. 3) del medesimo comma a condizione che al percipiente
          spettino, per le persone ivi indicate, le quote di aggiunta
          di famiglia o assegni equipollenti;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I soggetti indicati nel primo  comma  devono  effettuare
          alla   fine  dell'anno  o,  se  precedente,  alla  data  di
          cessazione del rapporto di lavoro,  il  conguaglio  tra  le
          ritenute  operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e
          b) del comma precedente nonche'  sugli  emolumenti  di  cui
          alla  lettera  a)  dell'art.  47  del  decreto indicato nel
          secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare
          complessivo degli emolumenti stessi,  tenendo  conto  delle
          sole  detrazioni  di  imposta  gia' applicate a norma della
          lettera a) del secondo comma.
             Le disposizioni dei precedenti commi si applicano  anche
          alle  persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai
          sensi  dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel   comma
          precedente,  quando corrispondono per prestazioni di lavoro
          dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini  della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per  le  pensioni  e per le indennita' di fine rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o per convenzione a soggetti diversi dai datori di  lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti,  ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione, la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazione di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti  per  una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di
          imposta  previste  dagli  articoli  15 e 16 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alle
          condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la
          parte eccedente e' soggetta  a  ritenuta  con  le  aliquote
          corrispondenti  agli  scaglioni di reddito dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, computando  anche  le  somme
          non assoggettate a ritenuta.
             Ai  fini  del  precedente  comma si tiene conto soltanto
          delle detrazioni d'imposta di  cui  il  lavoratore,  giusta
          apposita  dichiarazione  che deve essere fatta al datore di
          lavoro, non abbia gia' fruito  in  relazione  a  precedente
          rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".