Art. 20. S a n z i o n i 1. Chiunque ometta la tenuta del registro di cui all'art. 2, la denunzia aziendale di cui all'art. 5 e la dichiarazione di cui all'art. 6 perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni e/o riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. La medesima esclusione opera nei confronti dei datori di lavoro per i quali l'ispettorato del lavoro accerti violazioni di contratti collettivi, ovvero di legislazione sociale del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della >previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO