Art. 20. 
                           S a n z i o n i 
  1. Chiunque ometta la tenuta del registro di  cui  all'art.  2,  la
denunzia aziendale di cui  all'art.  5  e  la  dichiarazione  di  cui
all'art. 6 perde, ferme restando le sanzioni previste  dalle  vigenti
disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese  le
agevolazioni e/o riduzioni contributive di cui  al  presente  decreto
legislativo. 
  2. La medesima esclusione opera nei confronti dei datori di  lavoro
per i quali l'ispettorato del lavoro accerti violazioni di  contratti
collettivi, ovvero di legislazione sociale del lavoro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei ministri 
                                   GIUGNI,  Ministro  del  lavoro   e
                                   della >previdenza sociale 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO