Art. 3. 
Anagrafe centrale delle imprese  agricole  e  dei  datori  di  lavoro
                              agricolo 
  1. Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe  centrale  delle  imprese
agricole e  dei  datori  di  lavoro  agricolo  sulla  base  dei  dati
accertati, per l'anno 1993,  ai  fini  della  assoggettabilita'  agli
obblighi delle  assicurazioni  sociali  degli  operai  agricoli,  dei
compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori  autonomi
ed associati dell'agricoltura. 
  2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono  i  dati  sulle
posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri
enti previdenziali. 
  3.  L'anagrafe  contiene  gli  elementi  relativi  alle   posizioni
aziendali di ciascuna impresa  o  datore  di  lavoro,  acquisiti  fra
l'altro ai sensi dell'art. 5, ed  e'  aggiornata  in  relazione  alle
variazioni intervenute nei predetti dati. 
  4. L'anagrafe e' realizzata e gestita in modo da garantire: 
    a) l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e
territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi
comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola  e  le
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura; 
    b) la piena connettivita' con l'anagrafe dei lavoratori  agricoli
per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di  tutte
le strutture pubbliche interessate. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
in conformita' con i principi di trasparenza  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, sono definiti  i  limiti  e  le  modalita'  di  accesso
all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni  sindacali,
enti pubblici, privati. 
  6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle  aziende
lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi  a  disposizione,
in base ad apposita convenzione ed a  titolo  gratuito,  dall'INPS  e
dall'INAIL. 
 
          Nota all'art. 3:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.