Art. 5. 
                         Denuncia aziendale 
  1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici
provinciali dello SCAU,  ai  fini  dell'accertamento  dei  contributi
previdenziali  dovuti  per  gli  operai  agricoli  occupati  e  della
gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia  aziendale
contenente i seguenti dati: 
    a)  ubicazione,   denominazione   ed   estensione   dei   terreni
distintamente  per  titolo  del  possesso  e  per   singole   colture
praticate; 
    b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del
datore di lavoro; 
    c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle  partite,
fogli e particelle catastali dei terreni condotti; 
    d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente  per  spe-
cie, e modalita' di allevamento; 
    e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita'
agricola; 
    f)  parco  macchine   ed   ogni   altra   notizia   utile   sulle
caratteristiche dell'azienda. 
  2. La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto  dallo
SCAU ed e' presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  inizio
dell'attivita' al predetto ente. 
  3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati  precedentemente
denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono  tenuti  a
presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta  modificazione,  le
denuncie di variazione da  compilare  su  modello  predisposto  dallo
SCAU. 
  4. Per il primo  anno  di  applicazione  del  presente  decreto  la
denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro  il
termine del 31 dicembre 1993. 
  5. Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno  fede  a
tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o
infedele degli elementi in esse contenuti, il  datore  di  lavoro  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  non
inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.