Art. 6. 
               Dichiarazione della manodopera occupata 
  1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici
provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei  contributi  di
previdenza ed  assistenza  sociale,  la  dichiarazione  degli  operai
agricoli occupati. 
  2.  Detta  dichiarazione,  compilata  su  modulo  predisposto   dal
Servizio medesimo e prodotta entro il  venticinquesimo  giorno  dalla
fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere:  le  generalita',
il codice fiscale e la residenza del  datore  di  lavoro;  il  codice
contribuente attribuito dallo SCAU; le generalita', la  residenza  ed
il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per  ciascuno  di
essi, la categoria, la qualifica, il lavoro  svolto,  il  periodo  di
lavoro, il numero di  giornate  prestate  o  comunque  retribuite  in
ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione  stessa,  per
gli  operai  a  tempo  indeterminato,  deve  altresi'  contenere   le
retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate  ai  sensi
dell'art. 12 della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  arrotondate  alle  mille  lire  per
eccesso o per difetto  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
inferiori od inferiori alle cinquecento lire. 
  3. I concedenti dei  terreni  a  compartecipazione  familiare  e  a
piccola colonia sono tenuti  a  presentare  agli  uffici  provinciali
dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo  predisposto
dal Servizio stesso, una dichiarazione  concernente  la  composizione
del  nucleo  familiare  occupato  nella   coltivazione   del   fondo,
l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti
di specie animali praticati. 
  4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata  dal  titolare
concessionario,  deve  essere  prodotta  entro  trenta  giorni  dalla
stipula del contratto e, successivamente,  entro  il  30  gennaio  di
ciascun anno; detta dichiarazione e' altresi' presentata, nei casi di
variazioni intervenute nel  corso  dell'anno  e  riferibili  ai  dati
precedentemente dichiarati o accertati,  entro  trenta  giorni  dalla
data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al
titolare concessionario perche' possa utilizzarla ai sensi e per  gli
effetti di  cui  all'art.  7,  comma  secondo,  del  decreto-legge  3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 1970, n. 83. Qualora il  concedente  ometta  di  presentare  la
dichiarazione, la stessa puo' essere  presentata  dal  concessionario
entro  sessanta  giorni  dall'inizio  di  ciascun   anno.   L'ufficio
provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza  del
rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati,  nonche'  alla
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. 
  5. Il  fabbisogno  di  manodopera  per  ciascun  fondo  concesso  a
compartecipazione familiare e  piccola  colonia  continua  ad  essere
determinato secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi terzo  e
quarto, del decreto-legge 3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. 
  6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a  tutti
gli effetti, ferme restando  le  conseguenze  di  legge  in  caso  di
omissione o di attestazione reticente o infedele  degli  elementi  in
esse contenuti. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
          153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e  norme  in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 1
          agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del
          testo  unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
          con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art.  29  del  testo
          unico  delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali, approvato con decreto 30  giuguo
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             'Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si considera retribuzione  tutto  cio'  che  il  lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  d'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2) di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che  costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente  al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione  degli  elementi esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La  retribuzione  come  sopra  determinata   e'   presa,
          altresi',  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate'".
             - Il testo dell'art. 7, commi 2,  3  e  4,  del  D.L.  3
          febbraio  1970,  n. 7, cosi' come modificato dalla legge di
          conversione 19 marzo 1970, n. 83, (per il titolo vedere  in
          nota   all'art.   1)   e'   il  seguente:  "Ai  fini  della
          compilazione degli elenchi di  cui  al  numero  cinque,  la
          commissione  locale  per la manodopera agricola ha altresi'
          il  compito  di  accertare,  su  richiesta  motivata  degli
          interessati,   le  giornate  prestate  dai  compartecipanti
          familiari, piccoli coloni  e  coltivatori  diretti  di  cui
          all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
             Per    l'accertamento,    ai    fini   previdenziali   e
          contributivi, delle giornate di  lavoro  di  cui  al  comma
          precedente,   si  applicano  i  valori  medi  d'impiego  di
          manodopera per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di
          bestiame,  stabiliti  con  deliberazione  delle commissioni
          provinciali di cui al presente decreto, avuto  riguardo  ai
          modi  correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento
          e custodia del bestiame, nonche' alle consuetudini locali.
             Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  precedente   sono
          approvate,  sentita la commissione centrale di cui all'art.
          1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio  1945,
          n.  75,  con  decreto  del  ministro  per  il  lavoro  e la
          previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica".