Art. 7. 
                           Piano colturale 
  1. I commi  quarto  e  quinto  dell'art.  11  del  decreto-legge  3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori  di  lavoro
agricolo sono tenuti a presentare alle  commissioni  circoscrizionali
per  la  manodopera  agricola  competenti  per  territorio  il  piano
colturale previsto per l'anno successivo ed  il  relativo  fabbisogno
qualitativo e quantitativo  di  manodopera  sulla  base  di  apposito
modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Copia del piano colturale va trasmessa  entro  il
31  dicembre  di  ciascun  anno  alle  competenti  sedi  dello  SCAU,
dell'INPS e dell'INAIL. 
  5. In caso di omissione o di dichiarazione infedele  il  datore  di
lavoro e' tenuto a versare una somma  da  lire  duecentomila  a  lire
cinquecentomila, a  titolo  di  sanzione  amministrativa,  secondo  i
criteri stabiliti dalla commissione  centrale  preposta  al  Servizio
medesimo.". 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  11,  commi  4  e  5, del D.L. 3
          febbraio 1970, n.  7, cosi' come modificato dalla legge  di
          conversione  11 marzo 1970, n.  83 (per il titolo vedere in
          nota all'art. 1), e' il seguente:
             "Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro
          titolari (di aziende agricole grandi e medie sono tenuti  a
          dichiarare  alla  sezione  competente  il  piano  culturale
          previsto per l'anno successivo ed  il  relativo  fabbisogno
          qualitativo e quantitativo di manodopera.  La dichiarazione
          deve   contenere  altresi'  l'indicazione  degli  eventuali
          rapporti di compartecipazione familiare, di colonia,  e  di
          salariato  fisso  per  i  quali e' prevista la prosecuzione
          nell'anno successivo medesimo.
             La dichiarazione e comunicata  alla  commissione  locale
          per la manodopera agricola ai fini della formulazione della
          previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola".