Art. 7. Piano colturale 1. I commi quarto e quinto dell'art. 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dai seguenti: " 4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare alle commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola competenti per territorio il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia del piano colturale va trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno alle competenti sedi dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL. 5. In caso di omissione o di dichiarazione infedele il datore di lavoro e' tenuto a versare una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, a titolo di sanzione amministrativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione centrale preposta al Servizio medesimo.".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 11, commi 4 e 5, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, cosi' come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83 (per il titolo vedere in nota all'art. 1), e' il seguente: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari (di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla sezione competente il piano culturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresi' l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali e' prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo. La dichiarazione e comunicata alla commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola".