Art. 8. 
                          C o n t r o l l i 
  1. Nei casi di omissione e per il controllo  dei  dati  dichiarati,
gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli  accertamenti
di ufficio, possono tra l'altro: 
    a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5: 
    1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti; 
    2)  inviare  loro  questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di
carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati; 
    3) richiedere  agli  uffici  pubblici,  che  hanno  l'obbligo  di
fornirli anche su supporti informatici o in rete  telematica  qualora
dispongano  di  idonea  strumentazione,  dati,  notizie  ed  elementi
rilevanti nei confronti delle aziende e di  singoli  lavoratori,  con
esenzione di spese e diritti. Dei  risultati  degli  accertamenti  e'
data comunicazione agli interessati. 
    b) per quanto  riguarda  le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  6,
avvalersi degli atti del  collocamento  e  di  elementi  attinenti  a
posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni  di  lavoro
sulla scorta di ogni altro elemento  di  riscontro.  Gli  effetti  di
carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai
datori di lavoro. 
  2. Ai fini del raffronto tra  i  dati  aziendali  accertati  e  gli
elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle
risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad  una
stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero  delle
giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento  colturale
dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione 
praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione 
dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa decurtazione: 
    a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei
casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche; 
    b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte  dai
contoterzisti; 
    c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per
le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; 
    d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite  del
ciclo produttivo agrario. 
  3. Il numero delle giornate di manodopera, accertato ai  sensi  del
comma 2, rileva anche per l'imposizione induttiva dei contributi,  da
liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'art. 28  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1968,  n.  488,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Nel caso in cui a seguito della stima  di  cui  al  comma  2  si
rilevi  una  evidente  contraddizione  tra  le  esigenze   lavorative
dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo  produttivo
agrario, ed i dati occupazionali del  lavoratore  relativamente  alle
mansioni cui il medesimo e' stato adibito, nonche' al  periodo  e  ai
giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino
l'impossibilita' che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in
tutto o in parte, emettono  pronuncia  di  disconoscimento  di  detta
prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale. 
  5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al
comma 2 e' notificato al datore di  lavoro  interessato,  nonche'  al
lavoratore interessato quando da  esso  derivi  una  non  iscrizione,
totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone  comunicazione  alla
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. 
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 28 del D.P.R. 27  aprile  1968,  n.
          488  (Aumento  e  nuovo sistema di calcolo delle pensioni a
          carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria),  e'  il
          seguente:
             "Art.  28.  - A decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31
          dicembre  1970,  i   contributi   base   dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,  sono  dovuti  nelle  misure  stabilite   dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure stabilite dalla successiva  tabella  B,  divise  per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,  in  rapporto  alle   retribuzioni   medie   da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita  la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 8  febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati per le suddette  categorie  di  lavoratori  dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
             Le  classi  di  contribuzione  di cui alle tabelle A e B
          citate   nel    comma    precedente,    sono    individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione giornaliera dei salariati  fissi  a  contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei giornalieri di campagna ed assimilati.
             Dal 1 agosto 1968  e  fino  all'emanazione  dei  decreti
          ministeriali  previsti  nel  primo  comma,  le retribuzioni
          medie giornaliere da prendersi a base per  il  calcolo  dei
          contributi  sono  stabilite  nelle  seguenti misure: per la
          categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per  le  categorie
          dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
             La misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per
          l'adeguamento  delle  pensioni per le suddette categorie e'
          stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determi-
          nate nelle forme sopra indicate, di cui il 2  per  cento  a
          carico  dei  datori  di lavoro e l'1 per cento a carico dei
          lavoratori.
             I contributi integrativi di cui al comma precedente sono
          dovuti, per le categorie dei salariati  fissi  a  contratto
          annuo  ed  assimilati,  in  ragione di 26 giornate per ogni
          mese di lavoro.
             Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi
          dovuti per i lavoratori agricoli  subordinati,  l'art.  15,
          secondo  comma,  del  regio  decreto  24 settembre 1940, n.
          1949.
             Qualora,  in  applicazione  dell'art. 15, comma secondo,
          del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia  sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
          n. 2138 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare  complessivo  di   tali   contributi,   detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi  quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dell'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949".