Art. 9. 
Esclusione  dagli  elenchi  dei  lavoratori   agricoli   di   singoli
               lavoratori per manifesta illegittimita' 
  1. Tra i motivi di manifesta illegittimita' di cui al  terzo  comma
dell'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi  in
cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8,  ovvero  sulla
base di  accertamenti  ispettivi,  provvedimento  di  disconoscimento
della prestazione di lavoro ai fini  della  tutela  previdenziale  ed
abbia adottato i conseguenti provvedimenti di  non  iscrizione  o  di
cancellazione. 
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 15, comma 3, del  D.L.  3  febbraio
          1970,   n.   7,   cosi'  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione 11 marzo 1970, n. 83 (per il titolo  vedere  in
          nota  all'art.  1), e' il seguente: "Nei casi in cui, prima
          della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per
          i   contributi   agricoli   unificati   accerti   posizioni
          individuali,   risultanti  dagli  elenchi  compilati  dalla
          commissione  locale,  non   rispondenti   agli   atti   del
          collocamento,  ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai
          valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del
          precedente articolo 7, invita la commissione locale  ad  un
          nuovo  esame,  con provvedimento motivato in cui sono anche
          indicate  le  modifiche  ritenute  necessarie.  Qualora  la
          commissione  locale  confermi,  entro  quindici  giorni, la
          propria deliberazione  originaria  precisandone  i  motivi,
          l'ufficio   provinciale   del  servizio  per  i  contributi
          agricoli unificati  e'  tenuto  a  pubblicare  gli  elenchi
          escludendo  dagli  elenchi  stessi i nominativi per i quali
          ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso  il
          provvedimento  di esclusione, con l'indicazione dei motivi,
          e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al  ministro
          per  il  lavoro  e  la previdenza sociale per le definitive
          determinazioni".