Art. 9. 
                Adeguamento della normativa regionale 
1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  operano  direttamente
nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non
 avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi 
contenuti. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i
rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.