Art. 2. 1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprieta' dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili o all'Amministrazione centrale, per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa destinazione, nonche' per contributi ai comuni, per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, e' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 72.576 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.