Art. 2.
  1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e  restauro  degli  edifici  e
loro  pertinenze,  di  proprieta'  dello  Stato,  destinati ad uffici
giudiziari, a  istituti  e  servizi  minorili  o  all'Amministrazione
centrale,  per  acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di
altri edifici con la stessa destinazione, nonche' per  contributi  ai
comuni,  per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione
degli immobili, e' autorizzata, per l'anno 1993,  la  spesa  di  lire
72.576  milioni,  per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e,
per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalita' di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  26  marzo  1990,   n.   64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.