Art. 2. Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilita' sono confiscati.