Art. 2. 
         Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli imputati di
uno dei delitti previsti dagli articoli 314,  primo  comma,  316-bis,
317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma,  e
326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche  per
interposta persona fisica o giuridica, risultano  essere  titolari  o
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro,  beni  o  altre
utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito,  dichiarato  ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e
dei quali non possano giustificare  la  legittima  provenienza,  sono
puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i  beni  o
le altre utilita' sono confiscati.