Art. 3. Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione 1. L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.".