Art. 3. 
     Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione 
  1. L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo
120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito  dall'articolo
21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' ulteriormente sostituito  dal
seguente: 
  "Art.  32-quater   (Casi   nei   quali   alla   condanna   consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli  articoli  316-bis,  317,  318,
319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis,  437,  501,
501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno
o  in  vantaggio  di  un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque   in
relazione ad  essa,  importa  l'incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.".