Art. 10 
(Facolta' delle Amministrazioni  comunali  in  merito  ai  limiti  di
                  esercizio degli impianti termici) 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art.9, i sindaci,  su  conforme
delibera immediatamente  esecutiva  della  giunta  comunale,  possono
ampliare, a fronte di  comprovate  esigenze,  i  periodi  annuali  di
esercizio e la  durata  giornaliera  di  attivazione  degli  impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili. 
  2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della  popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.