Art. 12 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra
in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno  effetto
dal novantesimo giorno successivo a  quello  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle
normative UNI previste dall'articolo 5,  comma  2,  dell'articolo  8,
comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato  B  e,  in  ogni
caso, a decorrere dal 1 agosto 1994. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
      Dato a Roma, addi' 26 agosto 1993 
 
                              SCALFARO 
 
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
    SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1993 
  Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 3