Art. 4 
             (Valori massimi della temperatura ambiente) 
 
  1.  Durante  il  periodo  in  cui  e'  in  funzione  l'impianto  di
climatizzazione invernale,  la  media  aritmetica  delle  temperature
dell'aria dei singoli ambienti degli  edifici,  definite  e  misurate
come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare
i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: 
      a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli  edifici  rientranti  nella
categoria E.8; 
      b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli  edifici  rientranti  nelle
categorie diverse da E.8. 
  2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che
non comportino spreco di energia. 
  3. Per gli edifici classificati  E.3,  ed  E.6  (1),  le  autorita'
comunali, con le procedure di  cui  al  comma  5,  possono  concedere
deroghe motivate al  limite  massimo  del  valore  della  temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in  cui  e'  in  funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora  elementi  oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature piu' elevate
di detti valori. 
  4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse  deroghe  al
limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il
periodo  in  cui  e'  in  funzione  l'impianto   di   climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
      a)  le  esigenze  tecnologiche  o  di   produzione   richiedano
temperature superiori al valore limite; 
      b) l'energia termica per il riscaldamento  ambiente  derivi  da
sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo. 
  5.  Ferme  restando  le  deroghe  gia'  concesse  per  gli  edifici
esistenti in base alle  normative  all'epoca  vigenti,  i  valori  di
temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono  essere
riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della  legge
9 gennaio 1991, n. 10 assieme  agli  elementi  tecnici  di  carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le  autorita'
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60  giorni  dalla
presentazione della suddetta relazione  tecnica,  questo  si  intende
accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di  diniego  riguardante  le  risultanze
della relazione tecnica. 
 
          Nota all'art. 4: 
          - Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge 9  gennaio
          1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del  Piano  energetico
          nazionale in  materia  di  uso  razionale  dell'energia  di
          risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  rinnovabili
          di energia), richiamato dal comma 5. 
          "Art.   28   (Relazione   tecnica   sul   rispetto    delle
          prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
          ha titolo, deve depositare  in  comune,  in  doppia  copia,
          insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi  alle
          opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
          stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
          progettista  o  dai  progettisti,   che   ne   attesti   la
          rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 
          2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione  di  cui
          al comma 1  non  sono  state  presentate  al  comune  prima
          dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
          amministrativa di cui all'art. 34,  ordina  la  sospensione
          dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 
          3.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          compilata  secondo  le  modalita'  stabilite  con   proprio
          decreto  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
          4. Una copia della documentazione di  cui  al  comma  1  e'
          conservata  dal  comune  ai  fini  dei  controlli  e  delle
          verifiche di cui all'art. 33. 
          5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,
          restituita  dal  comune  con  l'attestazione  dell'avvenuto
          deposito, deve essere consegnata a  cura  del  proprietario
          dell'edificio, o di chi ne  ha  titolo,  al  direttore  dei
          lavori ovvero, nel  caso  l'esistenza  di  questi  non  sia
          previsto  dalla  legislazione  vigente,  all'esecutore  dei
          lavori. Il direttore ovvero  l'esecutore  dei  lavori  sono
          responsabili della conservazione di tale documentazione  in
          cantiere".