Art. 5
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonche' quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art.
4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,
un "rendimento globale medio stagionale", definito al successivo
comma 2, non inferiore al seguente valore:
η g = (65 + 3 log P(n)%
dove log P(n) e'il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto termico
e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile
per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed e' calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si
considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio
stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi
stagionali: - rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le
metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che
il "rendimento di produzione medio stagionale" definito come il
rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete
di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo
annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
η p = (77 + 3 log P(n)%
per il significato di log P(n) e per il fattore di conversione
dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato al
commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve
essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla
ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di sostituzione
di generatore di calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la
limitata disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per
le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di
calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore
vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralita' di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di
un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la
temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete
di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino
allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico
ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti
di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unita' immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali.
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle
contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali
gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici
in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi
ultimi, e' prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto
all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di
tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure
apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali
tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso i generatori
di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta
normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI
7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione
deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento
medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di
cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di
distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere
installate e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato
B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve
essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di
quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature
diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), e' prescritto che l'impianto termico per la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a
zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in
relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di
cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai
sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di
natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o
di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilita' del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica,
per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da
ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia o assimilate e' determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza
le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o
di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto
della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da otto a
dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato
oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso
l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di
energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche
di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette
categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di
progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista
dal valutare la possibilita' al ricorso ad altre tecnologie
d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assim- ilate, da lui
ritenute valide.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 28 della legge n. 10/1991 si veda
in nota all'art. 4.
- Gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme
per la sicurezza degli impianti), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1990, cosi'
recitano:
"Art. 2 (Soggetti abilitati). - 1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le
imprese singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso dei requisiti tecnico -
professionali, di cui all'art. 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti".
"Art.3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia di tecnica specifica conseguita presso
una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1".
- Il testo degli articoli 1, comma 3, e 26, comma 7, della
citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione), comma 3. -
Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
in particolare la mormativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475".
"Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti), comma 7. - Negli edifici di
proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o as-
similate salvo impedimenti di natura tecnica od economica".