Art. 5 
        (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) 
 
  1. Gli impianti  termici  di  nuova  installazione  nonche'  quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in  modo  da
assicurare, in relazione a: 
    - il valore massimo della temperatura interna previsto  dall'art.
4, 
    - le caratteristiche climatiche della zona, 
    - le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, 
    - il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi  di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,
un "rendimento globale  medio  stagionale",  definito  al  successivo
comma 2, non inferiore al seguente valore: 
 
                       η g = (65 + 3 log P(n)% 
 
    dove log P(n) e'il logaritmo  in  base  10  della  potenza  utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di  calore  al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. 
  2. Il "rendimento globale medio stagionale"  dell'impianto  termico
e' definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica  utile
per la climatizzazione invernale e  l'energia  primaria  delle  fonti
energetiche, ivi compresa l'energia elettrica  ed  e'  calcolato  con
riferimento al periodo annuale di esercizio di  cui  all'art.  9.  Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria  si
considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il  rendimento  globale  medio
stagionale  risulta  dal  prodotto  dei  seguenti   rendimenti   medi
stagionali: - rendimento di produzione, 
    - rendimento di regolazione, 
    - rendimento di distribuzione, 
    - rendimento di emissione, e deve  essere  calcolato  secondo  le
metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche  UNI  che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato  entro  i  successivi
trenta giorni. 
  3. Nella sostituzione di generatori di  calore  il  dimensionamento
del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo  tale  che
il "rendimento di  produzione  medio  stagionale"  definito  come  il
rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa  nella  rete
di  distribuzione  e  l'energia  primaria  delle  fonti  energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con  riferimento  al  periodo
annuale di esercizio di cui all'art.  9,  risulti  non  inferiore  al
seguente valore: 
 
                       η p = (77 + 3 log P(n)% 
 
  per il significato di log P(n) e  per  il  fattore  di  conversione
dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato al
commi 1 e 2. 
  4. Il "rendimento  di  produzione  medio  stagionale"  deve  essere
calcolato secondo le metodologie e  le  indicazioni  riportate  nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 2. 
  5. Negli impianti termici ad acqua  calda  per  la  climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW,  la  potenza  deve
essere  ripartita  almeno  su  due   generatori   di   calore.   Alla
ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di  sostituzione
di generatore di calore  gia'  esistente,  qualora  ostino  obiettivi
impedimenti di  natura  tecnica  o  economica  quali  ad  esempio  la
limitata disponibilita' di spazio nella centrale termica. 
  6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti   a   ristrutturazione,   la   produzione    centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale  degli
ambienti ed alla  produzione  di  acqua  calda  per  usi  igienici  e
sanitari per una pluralita' di utenze,  deve  essere  effettuata  con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali  situazioni  per
le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di
calore  non  determini  maggiori  consumi  di  energia   o   comporti
impedimenti   di   natura   tecnica   o   economica.   Gli   elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di un  unico  generatore
vanno riportati nella relazione tecnica  di  cui  all'art.  28  della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma  tecnica  UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua,  e'  prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa,  per  gli
gli impianti termici di nuova installazione con  potenza  complessiva
superiore o uguale a 350 kW. 
  7. Negli impianti  termici  di  nuova  installazione  e  in  quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati  alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici  e  sanitari
per  una  pluralita'  di  utenze  di  tipo  abitativo  devono  essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono  disporre  di
un sistema  di  accumulo  dell'acqua  calda  di  capacita'  adeguata,
coibentato  in  funzione  del  diametro  dei  serbatoi   secondo   le
indicazioni  valide  per  tubazioni   di   cui   all'ultima   colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che  la
temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione  della  rete
di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza. 
  8.  Negli  impianti   termici   di   nuova   installazione,   nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla  produzione  di  energia  per  la
climatizzazione  invernale  o  per  la  produzione  di  acqua   calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore  deve  essere  realizzato
almeno un punto  di  prelievo  dei  prodotti  della  combustione  sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore  stesso  ed  il  camino
allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la  determinazione
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico
ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni. 
  9. Gli edifici multipiano costituiti  da  piu'  unita'  immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti
di combustione, con sbocco sopra il tetto  dell'edificio  alla  quota
prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: 
    - nuove installazioni di impianti termici, anche se  al  servizio
delle singole unita' immobiliari, 
    - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, 
    -  ristrutturazioni  della  totalita'  degli   impianti   termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio, 
    - trasformazioni da impianto  termico  centralizzato  a  impianti
individuali. 
    - impianti termici  individuali  realizzati  dai  singoli  previo
distacco dall'impianto centralizzato. 
  Fatte salve diverse disposizioni  normative,  ivi  comprese  quelle
contenute  nei  regolamenti  edilizi   locali   e   loro   successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non  essere
applicate nei seguenti casi: 
    - mera sostituzione di generatori di calore individuali, 
    - singole ristrutturazioni  degli  impianti  termici  individuali
gia'  esistenti,  siti  in  stabili  plurifamiliari,  qualora   nella
versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di  evacuazione  dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. 
  Resta  ferma  anche  per  le  disposizioni  del  presente  articolo
l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati  impianti  termici
in base all'art. 1, comma 1  lettera  f),  quali:  stufe,  caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. 
  10. In tutti i casi di nuova installazione  o  di  ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di
calore individuali, esclusi i casi di  mera  sostituzione  di  questi
ultimi,  e'  prescritto  l'impiego  di  generatori  isolati  rispetto
all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di
tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure
apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno  o  in  locali
tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi di  incompatibilita'  con  il  sistema  di  evacuazione  dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso i  generatori
di  calore  di  tipo  B1  (secondo  classificazione  della   suddetta
normativa  UNI  7129)  devono  essere  muniti   all'origine   di   un
dispositivo  di  controllo  dell'evacuazione   dei   prodotti   della
combustione, secondo quanto indicato  nel  foglio  aggiornamento  UNI
7271 FA-2 del dicembre 1991. 
  11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere  di
ristrutturazione degli impianti termici,  la  rete  di  distribuzione
deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento
medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni  di
cui al comma 1 relative al rendimento globale  medio  stagionale.  In
ogni  caso,  come  prescrizione  minimale,  tutte  le  tubazioni   di
distribuzione del calore,  comprese  quelle  montanti  in  traccia  o
situate nelle  intercapedini  delle  tamponature  a  cassetta,  anche
quando  queste  ultime  siano  isolate  termicamente,  devono  essere
installate e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato
B al presente decreto. La messa in  opera  della  coibentazione  deve
essere  effettuata  in  modo  da  garantire  il  mantenimento   delle
caratteristiche fisiche e funzionali  dei  materiali  coibenti  e  di
quelli  da  costruzione.  Tubazioni  portanti  fluidi  a  temperature
diverse,  quali  ad  esempio  le  tubazioni  di  mandata  e   ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente. 
  12. Negli impianti termici  di  nuova  installazione  e  in  quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone  di
edificio  a  diverso  fattore  di  occupazione  (ad  esempio  singoli
appartamenti ed uffici, zone  di  guardiania,  uffici  amministrativi
nelle  scuole),  e'  prescritto  che  l'impianto   termico   per   la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a
zone che consenta la parzializzazione  di  detta  climatizzazione  in
relazione alle condizioni di occupazione dei locali. 
  13. Negli impianti termici di nuova installazione  e  nei  casi  di
ristrutturazione  dell'impianto  termico,  qualora  per  il   rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione  meccanica
controllata, e'  prescritta  l'adozione  di  apparecchiature  per  il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore  annue  di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 
  14. L'installazione  nonche'  la  ristrutturazione  degli  impianti
termici deve  essere  effettuata  da  un  soggetto  in  possesso  dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5  marzo  1990,  n.  46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella  relazione  tecnica  di
cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
  15. Per gli  edifici  di  proprieta'  pubblica  o  adibiti  ad  uso
pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7  dell'art.  26  della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il  fabbisogno  energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o  assimilate  ai
sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di
natura  tecnica  od  economica.  Per  quanto  riguarda  gli  impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova  installazione  o
di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura  tecnica  od
economica devono essere evidenziati nel progetto  e  nella  relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della  legge  stessa  relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che  hanno
determinato la non applicabilita' del ricorso alle fonti  rinnovabili
o assimilate. 
  16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza  economica,
per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da
ristrutturare,  che  determina  l'obbligo  del  ricorso  alle   fonti
rinnovabili di energia o assimilate e' determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto  che  utilizza
le  fonti  rinnovabili  o  assimilate   rispetto   ad   un   impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile,  o
di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura  all'atto
della  compilazione  del  progetto,  e   dagli   eventuali   introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da otto  a
dieci anni  per  edifici  siti  nei  centri  urbani  dei  comuni  con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale. 
  17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga  utilizzato
oltre che per la climatizzazione invernale e  per  la  produzione  di
acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso
l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi  di
energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed  economiche
di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate  globalmente  tenendo  conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite. 
  18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di
utilizzo  delle   fonti   rinnovabili   di   energia   o   assimilate
elettivamente indicate per la produzione di  energia  per  specifiche
categorie di  edifici.  L'adozione  di  dette  tecnologie  per  dette
categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di
progetto e di relazione tecnica di cui  all'art.  28  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista
dal  valutare  la  possibilita'  al  ricorso  ad   altre   tecnologie
d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o  assim-  ilate,  da  lui
ritenute valide. 
 
          Note all'art. 5: 
          - Per il testo dell'art. 28 della legge n. 10/1991 si  veda
          in nota all'art. 4. 
          - Gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme
          per la sicurezza degli impianti), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1990, cosi'
          recitano: 
          "Art.  2  (Soggetti  abilitati).  -   1.   Sono   abilitate
          all'installazione, alla trasformazione,  all'ampliamento  e
          alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le
          imprese singole  o  associate,  regolarmente  iscritte  nel
          registro delle ditte di cui al regio decreto  20  settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443. 
          2. L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinato   al   possesso   dei   requisiti   tecnico   -
          professionali,   di    cui    all'art.    3,    da    parte
          dell'imprenditore,  il  quale,  qualora  non  ne   sia   in
          possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di  cui  al
          medesimo comma 1 un responsabile  tecnico  che  abbia  tali
          requisiti". 
          "Art.3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I  requisiti
          tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma  2,  sono  i
          seguenti: 
          a) laurea in materia di tecnica specifica conseguita presso
          una universita' statale o legalmente riconosciuta; 
          b)  oppure   diploma   di   scuola   secondaria   superiore
          conseguito, con specializzazione relativa al settore  delle
          attivita' di cui all'art. 2, comma 1,  presso  un  istituto
          statale o legalmente riconosciuto,  previo  un  periodo  di
          inserimento, di almeno un anno continuativo,  alle  dirette
          dipendenze di una impresa del settore; 
          c) oppure titolo o  attestato  conseguito  ai  sensi  della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          due  anni  consecutivi,  alle  dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore; 
          d)  oppure  prestazione  lavorativa  svolta,  alle  dirette
          dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
          attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore
          a   tre   anni,   escluso   quello   computato   ai    fini
          dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
          qualifica   di    specializzato    nelle    attivita'    di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". 
          - Il testo degli articoli 1, comma 3, e 26, comma 7,  della
          citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente: 
          "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione), comma  3.  -
          Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerate   fonti
          rinnovabili di energia o assimilate:  il  sole,  il  vento,
          l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le  maree,  il
          moto ondoso e la trasformazione  dei  rifiuti  organici  ed
          inorganici  o  di  prodotti  vegetali.   Sono   considerate
          altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
          di  energia:  la  cogenerazione,  intesa  come   produzione
          combinata di energia elettrica o meccanica e di calore,  il
          calore recuperabile nei  fumi  di  scarico  e  da  impianti
          termici, da impianti elettrici e da  processi  industriali,
          nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
          in impianti e  in  prodotti  ivi  compresi  i  risparmi  di
          energia    conseguibili     nella     climatizzazione     e
          nell'illuminazione    degli    edifici    con    interventi
          sull'involucro edilizio e sugli  impianti.  Per  i  rifiuti
          organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
          in  particolare  la  mormativa  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, al  decreto-legge
          31 agosto 1987,  n.  361,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al  decreto-legge  9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475". 
          "Art. 26 (Progettazione, messa in  opera  ed  esercizio  di
          edifici e  di  impianti),  comma  7.  -  Negli  edifici  di
          proprieta' pubblica o adibiti  ad  uso  pubblico  e'  fatto
          obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
          favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia  o  as-
          similate salvo impedimenti di natura tecnica od economica".