Art. 6 
            (Rendimento minimo dei generatori di calore) 
 
  1.  Negli  impianti   termici   di   nuova   installazione,   nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore, i generatori di calore ad  acqua  calda  devono
avere un "rendimento termico utile" ed i generatori di calore ad aria
calda devono avere un "rendimento di combustione"  non  inferiore  ai
rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente decreto. 
  2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti: 
    a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; 
    b) i generatori di  calore  appositamente  concepiti  per  essere
alimentati con combustibili  le  cui  caratteristiche  si  discostano
sensibilmente  da  quelle  dei   combustibili   liquidi   o   gassosi
comunemente  commercializzati,  quali  ad  esempio  gas  residui   di
lavorazioni, biogas; 
    c) i generatori di  calore  policombustibili  limitatamente  alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.