Art. 7 
               (Termoregolazione e contabilizzazione) 
 
  1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione  edilizia  sia
stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del  presente
decreto devono  disporre  dei  sistemi  di  regolazione  e  controllo
previsti dalle precedenti normative, le  disposizioni  contenute  nel
presente  articolo  si  applicano  agli  impianti  termici  di  nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. 
  2. Negli impianti termici centralizzati  adibiti  al  riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza  nominale
del generatore di calore  o  quella  complessiva  dei  generatori  di
calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un
gruppo  termoregolatore  dotato  di  programmatore  che  consenta  la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori
sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il  gruppo  termoregolatore  deve
essere pilotato  da  una  sonda  termometrica  di  rilevamento  della
temperatura esterna. La  temperatura  esterna  e  le  temperature  di
mandata e di ritorno del fluido termovettore devono  essere  misurate
con una incertezza non superiore a ± 2°C. 
  3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo  26  della  legge  9  gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici  di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia  stata  rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di  detto  articolo
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da  consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione  del
calore per ogni singola unita' immobiliare. 
  4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma  2  del  presente
articolo puo' essere dotato  di  un  programmatore  che  consenta  la
regolazione su un solo livello di  temperatura  ambiente  qualora  in
ogni singola  unita'  immobiliare  sia  effettivamente  installato  e
funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e  un  sistema
di termoregolazione pilotato da una o  piu'  sonde  di  misura  della
temperatura   ambiente   dell'unita'   immobiliare   e   dotato    di
programmatore che  consenta  la  regolazione  di  questa  temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 
  5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso  sono  normalmente  soggetti  ad  una  occupazione
discontinua nel corso della  settimana  o  del  mese  devono  inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile  che  consenta  lo
spegnimento  del  generatore  di  calore  o  l'intercettazione  o  il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di  riscaldamento
nei periodi di non occupazione. 
  6. Gli impianti termici per singole unita'  immobiliari  destinati,
anche se non esclusivamente, alla  climatizzazione  invernale  devono
essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da
una  o  piu'  sonde  di  misura  della   temperatura   ambiente   con
programmatore che consenta la regolazione di  questa  temperatura  su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. 
  7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali
di una unita' immobiliare per effetto degli apporti  solari  e  degli
apporti gratuiti interni e' oppurtuna l'installazione di  dispositivi
per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei  singoli
locali  o  nelle  singole  zone  aventi  caratteristiche  di  uso  ed
esposizioni  uniformi.  L'installazione  di  detti   dispositivi   e'
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di  cui  ai  precedenti
commi 2, 4, 5 e  6,  ove  tecnicamente  compatibile  con  l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed e' prescritta nei  casi  in  cui  la
somma dell'apporto termico  solare  mensile,  calcolato  nel  mese  a
maggiore insolazione tra quelli interamente  compresi  nell'arco  del
periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e  degli  apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al  20%  del  fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese. 
  8. L'eventuale non adozione dei sistemi di  cui  al  comma  7  deve
essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui  al  comma  1
dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.  10;  in  particolare  la
valutazione degli apporti solari e  degli  apporti  gratuiti  interni
deve essere effettuata  utilizzando  la  metodologia  indicata  dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8. 
  9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu' generatori
di calore, il loro funzionamento  deve  essere  attivato  in  maniera
automatica in base al carico termico dell'utenza. 
 
          Nota all'art. 7: 
          - testo dell'art. 26, comma 6, della legge 9  gennaio  1991
          n. 10  (richiamato  al  comma  3),  e'  il  seguente:  "Gli
          impianti di riscaldamento al servizio di edifici  di  nuova
          costruzione, la cui  concessione  edilizia  sia  rilasciata
          dopo la data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
          devono essere progettati  e  realizzati  in  modo  tale  da
          consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione  e  di
          contabilizzazione  del  calore  per  ogni  singola   unita'
          immobiliare".