Art. 8 Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo e' convenzionalmente fissato: a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto; b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio. 2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi giorno della localita'. L'unita' di misura utilizzata e' il kj/m3 GG. 3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti: - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, - dell'energia solare fornita all'edificio, - degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all' uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite: - dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita', - dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore. 5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti; - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite: - dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita', - dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore. 6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformita' di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244. 7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite: FENlim = [(Cd+0,34n) - ku (0,01 I/dTm+a/dTm)] 86,4/ηg La predetta formula non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 °C, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6; fo on n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h-1 ; 0.34= costante, dimensionata in W h/m3 °C, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densita'; I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2 , la media e' estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm= differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 0.01= valore convenzionale, espresso in m-1 , della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unita' di volume riscaldato; a= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m(elevato 3), fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformita' a quanto indicato nelle norme ecniche UNI di cui al comma 3; 86.4= migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3 GG (dimensione del FEN); η g = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5 comma 1. 8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e' convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati. 9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore. 10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 , nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovra' essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0. 11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potra' essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 28 della legge n. 10/1991, richiamato ai commi 3 ed 8, si veda in nota all'art. 4. - I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge n. 10/1991, richiamati al comma 6, cosi' recitano: "1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico- costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni. 2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche". - Il D.M. 30 luglio 1986, richiamato al comma 6, reca disposizioni di aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici.