Art. 8 
Valori  limite  del  fabbisogno  energetico   normalizzato   per   la
                      climatizzazione invernale 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto  il  fabbisogno
energetico convenzionale  per  la  climatizzazione  invernale  e'  la
quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di  un
anno, per mantenere  negli  ambienti  riscaldati  la  temperatura  al
valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria  durante  una
stagione  di  riscaldamento  il  cui  periodo  e'   convenzionalmente
fissato: 
    a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'articolo
9 del presente decreto; 
    b) per la zona climatica F in 200  giorni  a  partire  dal  5  di
ottobre, senza che cio' determini alcuna  limitazione  dell'effettivo
periodo annuale di esercizio. 
  2. Il fabbisogno energetico  normalizzato  per  la  climatizzazione
invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale di  cui  al
precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i  gradi  giorno
della localita'. L'unita' di misura utilizzata e' il kj/m3 GG. 
  3. Il  calcolo  del  fabbisogno  energetico  convenzionale  per  la
climatizzazione invernale definito al  comma  1  ed  il  calcolo  del
fabbisogno energetico normalizzato per la  climatizzazione  invernale
definito al comma 2  devono  essere  effettuati  con  la  metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo  deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1  dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
  4. La metodologia UNI  di  cui  al  comma  3  esprime  il  bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, 
in termini di apporti: 
    - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso
i vettori energetici, 
    - dell'energia solare fornita all'edificio, 
    - degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti
al  metabolismo  degli  abitanti,  all'  uso   della   cucina,   agli
elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite: 
    -  dell'energia  persa  per  trasmissione  e   per   ventilazione
attraverso  l'involucro  edilizio,  comprendente  quest'ultima  anche
l'energia associata all'umidita', 
    -  dell'energia  persa  dall'impianto  termico  nelle   fasi   di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore. 
  5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000  m3  e'  ammesso  un  calcolo  semplificato   del   fabbisogno
energetico convenzionale e del  fabbisogno  energetico  normalizzato,
basato su un bilancio energetico del sistema  edificio  impianto  che
tiene conto, 
in termini di apporti; 
    - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso
i vettori energetici, 
in termini di perdite: 
    -  dell'energia  persa  per  trasmissione  e   per   ventilazione
attraverso  l'involucro  edilizio,  comprendente  quest'ultima  anche
l'energia associata all'umidita', 
    -  dell'energia  persa  dall'impianto  termico  nelle   fasi   di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore. 
  6.  Il  calcolo  del  coefficiente  di  dispersione  volumica   per
trasmissione   dell'involucro   edilizio   deve   essere   effettuato
utilizzando le norme UNI 7357  e  non  deve  superare  i  valori  che
saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.  In  attesa  della  emanazione  di
detti regolamenti, i  valori  limite  di  tale  coefficiente  restano
fissati in conformita' di quanto disposto dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dei lavori pubblici del  30  luglio  1986  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244. 
  7.  Il  valore  del  fabbisogno  energetico  normalizzato  per   la
climatizzazione invernale  di  cui  al  comma  2,  calcolato  con  le
metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare  inferiore  al
seguente valore limite: 
 
       FENlim  = [(Cd+0,34n) - ku  (0,01 I/dTm+a/dTm)] 86,4/ηg 
 
La predetta formula non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa  serve
esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di
detto fabbisogno; il valore dei simboli e  delle  costanti  viene  di
seguito elencato: 
    Cd  =  coefficiente  di  dispersione  volumica  per  trasmissione
dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 °C,  calcolato  secondo  le
indicazioni dell'art. 8, comma 6; fo on 
    n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora  (valore  medio
nelle 24 ore), espresso in h-1 ; 
    0.34= costante,  dimensionata  in  W  h/m3  °C,  che  esprime  il
prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densita'; 
    I = media aritmetica  dei  valori  dell'irradianza  solare  media
mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2 , la media e' estesa a
tutti  i  mesi  dell'anno  interamente  compresi   nel   periodo   di
riscaldamento di cui al comma  1  del  presente  articolo;  i  valori
saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 
    dTm= differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i
valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 
    0.01= valore convenzionale, espresso in m-1 , della superficie ad
assorbimento  totale  dell'energia  solare  per  unita'   di   volume
riscaldato; 
    a= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m(elevato
3), fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3; 
    ku = coefficiente adimensionato di  utilizzazione  degli  apporti
solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in  conformita'  a
quanto indicato nelle norme ecniche UNI di cui al comma 3; 
    86.4= migliaia di secondi in un giorno; rappresenta  la  costante
di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi
nella formula) a kJ/m3 GG (dimensione del FEN); 
    η g = valore del rendimento  globale  medio  stagionale  definito
all'art. 5 comma 1. 
  8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero
dei volumi  d'aria  ricambiati  in  un'ora  ed  e'  convenzionalmente
fissato in 0.5 per  l'edilizia  abitativa  nel  caso  non  sussistano
ricambi meccanici controllati. 
  9. Nei casi in cui sussistano  valori  minimi  di  ricambio  d'aria
imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla
destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza  nei  locali
di  apparecchi  di  riscaldamento  a  focolare  aperto),  o  comunque
regolamentati  da   normative   tecniche,   il   valore   di   n   e'
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori  succitati,  che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore. 
  10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata  inferiore
a 10.000 m3 , nel caso sia stato utilizzato il  calcolo  semplificato
di cui al  punto  5,  il  valore  limite  del  fabbisogno  energetico
normalizzato per climatizzazione invernale, dovra'  essere  calcolato
mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0. 
  11. La formulazione del valore  limite  del  fabbisogno  energetico
normalizzato di cui al  comma  7  potra'  essere  variata,  anche  in
relazione all'evoluzione della  normativa  nazionale  o  comunitaria,
mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria  del   commercio   e
dell'artigianato. 
 
          Note all'art. 8: 
          - Per  il  testo  dell'art.  28  della  legge  n.  10/1991,
          richiamato ai commi 3 ed 8, si veda in nota all'art. 4. 
          - I commi 1  e  2  dell'art.  4  della  legge  n.  10/1991,
          richiamati al comma 6, cosi' recitano: 
          "1. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  adottato   previa   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti  il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che,  anche  nel
          quadro delle indicazioni e delle priorita'  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  457,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  definiscono  i  criteri  generali   tecnico-
          costruttivi e le tipologie per l'edilizia  sovvenzionata  e
          convenzionata nonche' per l'edilizia  pubblica  e  privata,
          anche  riguardo   alla   ristrutturazione   degli   edifici
          esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi
          di  cui  all'art.  1  e  al  titolo  II.  Tali  norme  sono
          aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni. 
          2. Il Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, in relazione agli  obiettivi  di  cui
          all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica  al  cui
          rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e
          la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi
          per la realizzazione di opere pubbliche". 
          - Il D.M. 30 luglio  1986,  richiamato  al  comma  6,  reca
          disposizioni   di   aggiornamento   dei   coefficienti   di
          dispersione termica degli edifici.