Art. 2. 
                 Estensione dei casi di elargizione 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,
n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elargizione  e'
corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur  in  assenza  delle
richieste di cui al comma  2,  lettera  a),  subiscono  il  danno  in
conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione  od
organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza
e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.".