Art. 2. Estensione dei casi di elargizione 1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.".