Art. 4. Concessione dell'elargizione 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente."; b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302"; nello stesso comma le parole: "Nel caso di piu' soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo"; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.".