Art. 4. 
                    Concessione dell'elargizione 
  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. In caso di copertura  assicurativa,  se  l'importo  del  danno
supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla  societa'
assicuratrice,  l'elargizione  e'  concessa   per   la   sola   quota
eccedente."; 
    b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando  quanto
disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20  ottobre  1990,  n.
302"; nello stesso comma le parole: "Nel caso di piu'  soluzioni,  il
pagamento di ogni singolo rateo" sono sostituite dalle seguenti:  "Il
pagamento del contributo e di ogni singolo rateo"; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Prima della definizione  del  procedimento  di  elargizione
puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la  corresponsione  di
una  provvisionale  pari  al  cinquanta  per   cento   dell'ammontare
complessivo  dell'elargizione,  secondo  le  modalita'  indicate  nel
decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei  e
per  l'eventuale  ripetizione  di  quanto  erogato  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 4.".