Art. 6. Attivita' istruttoria 1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4- bis dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal rivevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. 2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.".