Art. 6. 
                        Attivita' istruttoria 
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,
e' inserito il seguente articolo: 
  "Art.  5-bis  (Accertamento  dei  requisiti  e   delle   condizioni
dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma  4-
bis dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e  3,
acquisisce entro trenta giorni dal rivevimento della domanda, a mezzo
del prefetto della provincia nel  cui  territorio  si  e'  verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti  e
alle condizioni dell'elargizione. 
   2.  Qualora  risulti   indispensabile   per   l'accertamento   dei
presupposti e delle condizioni  dell'elargizione  il  prefetto  e  il
comitato di cui  all'articolo  5,  commi  2  e  3,  possono  ottenere
dall'autorita' giudiziaria competente copie di  atti  e  informazioni
scritte sul loro  contenuto  inerenti  il  fatto  delittuoso  che  ha
causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede  senza  ritardo  e
puo' rigettare la richiesta con  decreto  motivato.  Le  copie  e  le
informazioni acquisite ai sensi del presente  articolo  sono  coperte
dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad
assicurare la massima riservatezza.".