Art. 3.

1.   All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
 valutato  in  lire  7.000.000  annue  a decorrere dall'anno 1993, si
 provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
 dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
 all'uopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
 Ministero degli affari esteri.
2.  Il  Ministro  del  tesoro  e autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.