Art. 4.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
 della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica
 italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di
 farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 settembre 1993
                              SCALFARO
            CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO