Art. 10. 
  1. Per il funzionamento  del  Sistema  d'informazione  Schengen  si
applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da  94  a
101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della  Convenzione
stessa per quanto  concerne  le  categorie  di  dati,  le  specifiche
finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati
e la durata di conservazione degli stessi. 
  2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla
data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante  per  la
protezione  dei  dati,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1  aprile  1981,  n
121. 3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1  aprile  1981,
n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico  ufficiale  che
comunica o  fa  uso  di  dati  o  informazioni  in  violazione  delle
disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.