Art. 10. 1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi. 2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1 aprile 1981, n 121. 3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.