Art. 11 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, possono essere rivolte all'autorita' di cui allo stesso articolo 9, comma 2, la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorita' di cui al comma I del medesimo articolo 9, ovvero anche direttamente attraverso ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle disposizioni vigenti. Il diritto di accesso e' escluso quando la comunicazione all'interessato dell'informazione richiesta puo' ostacolare il perseguimento delle finalita' per le quali la segnalazione e stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonche' fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta. La segnalazione richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di sei mesi, salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi. 2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovra essere conforme al parere dell'autorita nazionale di controllo di detto Stato. 3. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorita' che procede a norma del comma 1.