Art. 11 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della
presente legge, le richieste di accesso, rettifica  o  cancellazione,
nonche' di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e
114,  paragrafo  2,  della  Convenzione,   possono   essere   rivolte
all'autorita' di cui allo  stesso  articolo  9,  comma  2,  la  quale
risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorita' di cui al
comma I del medesimo articolo 9, ovvero anche direttamente attraverso
ispezioni o accessi al fine di effettuare  verifiche  e  controlli  a
norma delle disposizioni vigenti. Il diritto di  accesso  e'  escluso
quando la comunicazione all'interessato  dell'informazione  richiesta
puo' ostacolare il perseguimento delle  finalita'  per  le  quali  la
segnalazione e stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre
l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonche' fino  a  quando
permane la segnalazione per sorveglianza  discreta.  La  segnalazione
richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di
sei mesi,  salvo  che  gli  stessi  organi  comunichino  prima  della
scadenza di tale termine  di  dover  mantenere  la  segnalazione  per
ulteriori sei mesi. 
  2. Nei casi previsti dal  comma  1,  qualora  i  dati  siano  stati
inseriti nel  Sistema  d'informazione  Schengen  da  un  altro  Stato
contraente, la risposta dovra essere conforme al parere dell'autorita
nazionale di controllo di detto Stato. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121,  si  applicano  anche  avverso  la
decisione dell'autorita' che procede a norma del comma 1.