Art. 12 1. La responsabilita' per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen e' disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subito non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.