Art. 12 
 
  1. La responsabilita' per i danni derivanti da  condotta  posta  in
essere  in  violazione  delle  norme   disciplinanti   la   raccolta,
conservazione  ed  utilizzazione  dei  dati  inseriti  nella  sezione
nazionale del Sistema d'informazione Schengen e'  disciplinata  dalle
disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il  danno  subito  non  abbia
natura patrimoniale o non sia  facilmente  quantificabile,  la  parte
danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.