Art. 13.

1.  Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
 39,   e'   aggiunto,   in   fine,   il  seguente  periodo:  "Analogo
 provvedimento  e adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14
 giugno  1985  e della relativa Convenzione di applicazione quando si
 tratta  di  stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero
 considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale
 o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti".
2.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 1990, n. 39, e inserito il seguente comma:
"3-bis.   Ai   fini   dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  sono
 equiparati  ai  visti  nazionali  i  visti uniformi rilasciati dalle
 autorita'  diplomatiche  o  consolari  degli Stati appartenenti alla
 Comunita europea sulla base di specifici accordi".
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
 n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"9.  Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre,  eccettuato quello
 terrestre  che  esercita  il  traffico  frontaliero,  e'  tenuto  ad
 accertarsi   che  lo  straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei
 documenti  richiesti,  a norma delle disposizioni di cui al comma 1,
 per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a riferire
 all'autorita'  di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo
 dei   rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri  in  posizione
 irregolare.  In  caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti
 si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 lire   duecentomila   a  lire  cinquecentomila  per  ciascuno  degli
 stranieri-  trasportati,  determinata  dal prefetto. Si osservano le
 disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
 documenti  di  cui  al comma 1 o che deve essere comunque respinto a
 norma  delle  disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero
 di  cui  ai commi 4 e 5 del presente articolo, e' tenuto a prenderlo
 immediatamente  a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
 o  in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
 in  possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita
 la  sua  immissione. La disposizione di cui al presente comma non si
 applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento
 dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1".