Art. 14.

1.  Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
 39, e' sostituito dal seguente:
"1.  Possono  soggiornare  nel  territorio dello Stato gli stranieri,
 entrati  regolarmente  ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di
 permesso  di  soggiorno  rilasciato  in  base  alle disposizioni del
 presente  decreto,  nonche' gli stranieri in possesso di permesso di
 soggiorno  o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorita'
 di  Stati  appartenenti  alla  Comunita'  europea  nei limiti e alle
 condizioni stabiliti da specifici accordi".
2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 1990, n.39, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Gli  stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro
 titolo  equipollente  rilasciato  dalle autorita' di uno Stato sulla
 base  dell'Accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa
 Convenzione  di  applicazione  devono dichiarare la loro presenza al
 questore  della  provincia  in  cui  si  trovano  entro  otto giorni
 lavorativi  a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In
 difetto  di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa
 del   pagamento   di   una   somma   da  lire  duecentomila  a  lire
 cinquecentomila  o,  qualora  la  dichiarazione non venga resa entro
 trenta   giorni   dall'ingresso   nel  territorio  dello  Stato,  la
 disposizione di cui all'articolo 7, comma 2".
3.  Dopo  il  comma  12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:
"12-bis.  Un  provvedimento  di rifiuto analogo a quello previsto nel
 comma  12  puo' essere altresi' adottato, sulla base dell'Accordo di
 Schengen  del  14  giugno  1985  e  della  relativa  Convenzione  di
 applicazione,  quando  lo  straniero  non  soddisfi le condizioni di
 soggiorno  applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti,
 salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di  carattere
 umanitario  o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
 dello  Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto
 di cui al presente comma e' esteso al merito e determina gli effetti
 di cui all'articolo 5, comma 4.
12-ter.  Quando  lo  straniero  non  soddisfi  piu'  le condizioni di
 soggiorno  applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti,
 il  permesso  di  soggiorno puo' essergli revocato con provvedimento
 scritto  e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
 di  carattere  umanitario  o risultanti da obblighi costituzionali o
 internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di
 revoca  diviene  esecutivo  solo  dopo  l'esaurimento  delle istanze
 giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.
12-quater.  Nell'ipotesi  di  rifiuto  o  di  revoca  del permesso di
 soggiorno  disposti  a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione
 del  provvedimento  avviene  mediante immediato accompagnamento alla
 frontiera".