Art. 15.

1.  Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
 39,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espulsione verso
 lo  Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo
 di  Schengen  del  14  giugno  1985  e della relativa Convenzione di
 applicazione".
2.  Le  segnalazioni  trasmesse  dalle  autorita' italiane alle altre
 parti  contraenti  ai fini della non ammissione, di cui all'articolo
 5,  paragrafo  1,  lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990,
 devono  essere  motivate.  Analogamente  devono  essere  motivate le
 segnalazioni  ai  fini  dell'allontanamento,  di cui all'articolo 23
 della predetta Convenzione.