Art. 15. 1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione". 2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorita' italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.