Art. 16.

1.  Al  primo  comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
 pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773,  dopo  le parole: "danno alloggio per mercede" sono aggiunte le
 seguenti:  "nonche' coloro che gestiscono una struttura che fornisce
 alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili".
2.  Al  terzo  comma  dell'articolo 109 del testo unico richiamato al
 comma   1   sono   aggiunti,   in  fine,  i  seguenti  periodi:  "La
 comunicazione  dell'arrivo  e'  effettuata  mediante consegna di una
 scheda  conforme  al  modello  approvato  con  decreto  del Ministro
 dell'interno,   fatta   compilare   e  firmare  personalmente  dagli
 alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti
 predetti,  dagli  estremi  del  documento di identita', passaporto o
 documento  equivalente.  Per  i  nuclei  familiari  e  per  i gruppi
 guidati,  la  compilazione  e la sottoscrizione dell'apposita scheda
 puo'  essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge
 e  per  i  figli  minorenni  e  dal  capo gruppo anche per gli altri
 componenti del gruppo".