Art. 17.

1.  L'attuazione  delle  norme  di cui alla presente legge avviene in
 conformita'  agli  accordi  internazionali sottoscritti e ratificati
 dall'Italia.
2.  Conformemente  a  quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4,
 della  Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione rela-
 tive  alle  domande  ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo
 delle  competenti  autorita' nazionali di esaminare direttamente una
 domanda   di  asilo  presentata  ai  sensi  dell'articolo  10  della
 Costituzione   della  Repubblica  come  attuato  dalla  legislazione
 vigente.