Art. 18.

1.  E'  istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di
 esaminare  l'attuazione  ed  il  funzionamento  della Convenzione di
 applicazione dell'Accordo di Schengen.
2.  Il  Comitato  parlamentare di cui al comma I e' composto da dieci
 senatori   e   da  dieci  deputati  nominati,  rispettivamente,  dal
 Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
 dei  deputati  in  modo  da  rispecchiare  la proporzione dei Gruppi
 parlamentari.
3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un
 Vicepresidente.
4.   Il  Comitato  parlamentare  esamina  i  progetti  di  decisione,
 vincolanti  per  l'Italia,  pendenti  innanzi  al Comitato esecutivo
 contemplato  dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il
 rappresentante   del  Governo  italiano,  chiesto  eventualmente  al
 Comitato  esecutivo  il rinvio della decisione a norma dell'articolo
 132,  paragrafo  3,  della  Convenzione, trasmette immediatamente il
 progetto  di  decisione  al Comitato parlamentare. Questo esprime il
 proprio  parere  vincolante  entro  quindici  giorni  dalla  data di
 ricezione  del  progetto; qualora il parere non venga espresso entro
 tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
5.  Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante
 del  Governo  italiano,  sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal
 Comitato  parlamentare,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  entro  quindici
 giorni  dalla  loro  adozione  definitiva  unitamente agli eventuali
 provvedimenti interni di attuazione.
6.   Il   Governo  riferisce  annualmente  al  Comitato  parlamentare
 sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste
 per meta a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e
 per meta a carico del bilancio interno della Carnera dei deputati.