Art. 18. 1. E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. 2. Il Comitato parlamentare di cui al comma I e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. 3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente. 4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione. 5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione. 6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione. 7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per meta a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta a carico del bilancio interno della Carnera dei deputati.