Art. 19. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997. 2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando: o) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri"; c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale. 3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.