Art. 19. 
 
  1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge   e
valutato in lire 28.831 milioni  per  l'anno  1992,  in  lire  26.500
milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno  1994,  in
lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996  ed  in  lire
12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997. 
  2.  All'onere  relativo  all'anno   1992   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando: 
    o) quanto a lire 11.000  milioni  l'accantonamento  "Ratifica  ed
esecuzione di accordi internazionali"; 
    b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento "Interventi  vari
di competenza del Ministero degli affari esteri"; 
    c) quanto  a  lire  5.831  milioni  l'accantonamento  "Interventi
connessi con i fenomeni  dell'immigrazione,  dei  rifugiati  e  degli
italiani all'estero"; 
    d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento "Interventi  vari
nel campo sociale. 
  3. Agli oneri relativi agli anni 1993,  1994  e  1995  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  4 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.