Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.