Art. 2

1.  Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui
 all'articolo  1  della presente legge, dalla data della loro entrata
 in  vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo
 comma,  del  protocollo,  dall'articolo  5,  comma 2, dell'accordo e
 dall'articolo  2  dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere
 a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.