Art. 4.

1.  La  domanda  di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40,
 paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata
 da  ciascuno  Stato  richiesto  dal procuratore della Repubblica che
 svolge   le  indagini  in  relazione  alle  quali  e'  domandata  la
 prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della
 domanda  e  data  notizia  senza  ritardo  al  Ministero di grazia e
 giustizia   2.  L'autorizzazione  a  proseguire  l'osservazione  nel
 territorio  dello  Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2,
 della  Convenzione  e' concessa dal procuratore generale della corte
 d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed
 e'  trasmessa  dalla  direzione centrale della polizia criminale del
 Ministero dell'interno.