Art. 5. 1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identita' della persona inseguita e procede al suo fermo. 2. La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e' rimessa in liberta' dalla medesima autorita' che ha proceduto al fermo al piu' tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si e' proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.