Art. 5.

1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1,
 della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identita' della
 persona inseguita e procede al suo fermo.
2.  La  persona  fermata, se non e' cittadino italiano, e' rimessa in
 liberta'  dalla medesima autorita' che ha proceduto al fermo al piu'
 tardi   alla   scadenza   del   termine  indicato  nel  paragrafo  6
 dell'articolo  41  della Convenzione, se entro lo stesso termine non
 si e' proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di
 procedura penale.