Art. 6.

1.  Nei  casi  in  cui  venga  proposta  o  ricevuta  una  domanda di
 assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della
 Convenzione,  l'autorita'  giudiziaria  italiana  deve darne notizia
 senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia