Art. 7.

1.  L'articolo  54  della  Convenzione  non  si applica nelle ipotesi
 previste  nell'articolo  55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della
 Convenzione stessa.
2.  Ai  sensi  dell'articolo  55,  paragrafo  1,  lettera  b),  della
 Convenzione,  costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri
 interessi  egualmente  essenziali  dello  Stato  i delitti contro la
 personalita' dello Stato.