Art. 9. 1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto. 2. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione.