Art. 9. 
1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale
 del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo  108  della
 Convenzione, e'  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
 pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le  attivita'  di
 cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46,  paragrafo
 2, della  Convenzione.  E'  fatto  divieto  di  trasmettere  i  dati
 personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro  Paesi  di
 provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo  divieto.
 2.  L'autorita'  di  controllo  di  cui   all'articolo   114   della
 Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati. Fino a  quando
 non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti  dal
 Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della
 legge 24 ottobre 1977, n.  801,  il  quale  puo'  designare,  per  i
 compiti di  controllo  previsti  dal  predetto  articolo  114  della
 Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115  della  Convenzione
 stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente
 qualificato  nella  materia   scelto   dal   Comitato   stesso.   La
 designazione non ha effetto se non e'  comunicata  all'autorita'  di
 controllo  comune  istituita  a  norma   dell'articolo   115   della
 Convenzione.