IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modalita' della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in societa' per azioni, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni. 2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali. 3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate, puo' affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. 4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al precedente comma, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite e' stabilito dal Ministro del tesoro.