IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di  ulteriormente  accelerare  le  procedure  di
dismissione di partecipazioni del Ministero del  tesoro  in  societa'
per azioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  e  del  Ministro
del tesoro, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Modalita'  della  dismissione  delle  partecipazioni  azionarie   del
                        Ministero del tesoro 
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni   delle
partecipazioni del Tesoro in societa' per azioni, nonche'  agli  atti
ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali   alle   medesime
alienazioni. 
  2.  L'alienazione  da  parte  del  Ministero   del   tesoro   delle
partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante
offerta pubblica di vendita  disciplinata  dalla  legge  12  febbraio
1992, n. 149, e relativi regolamenti  attuativi,  mediante  concambio
con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base
di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute,  previa
determinazione dei Ministri competenti,  da  procedure  di  selezione
secondo  gli  usi   del   mercato   mobiliare   e   le   consuetudini
internazionali. 
  3.  Il  Ministero  del  tesoro,  fermo  restando  quanto   disposto
dall'articolo  15  del  decreto-legge  11  luglio   1992,   n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  ai
fini  della  predisposizione  ed  esecuzione  delle   operazioni   di
alienazione delle azioni delle societa' di cui  al  comma  1  e  loro
controllate, puo' affidare, salvo  quanto  previsto  dalla  direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992,  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita'  operativa  nazionali  ed  estere,  nonche'  a
singoli  professionisti  di  chiara  fama,   incarichi   di   studio,
consulenza, valutazione,  assistenza  operativa,  amministrazione  di
titoli di proprieta' dello Stato  e  direzione  delle  operazioni  di
collocamento  con  facolta'  di  compiere  per  conto   dello   Stato
operazioni   strumentali   e   complementari,    fatte    salve    le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. 
  4. In caso di  controversie  relative  agli  incarichi  di  cui  al
precedente comma, il compenso degli  arbitri  cui  tali  controversie
siano eventualmente deferite e' stabilito dal Ministro del tesoro.