Art. 2. 
                           Poteri speciali 
  1. Le societa' di  cui  all'articolo  1  e  loro  controllate,  che
operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti  ai
trasporti,  alle  telecomunicazioni  e   alle   fonti   di   energia,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del  Ministro  del  tesoro,  d'intesa  con  i  Ministri  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sono tenute ad  introdurre  nei  propri
statuti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, clausole che
prevedano: 
    a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro  del  tesoro  entro
sessanta  giorni  dalla  relativa  comunicazione,  all'assunzione  di
partecipazioni  rilevanti,   per   tali   intendendosi   quelle   che
rappresentino almeno la  decima  parte  del  capitale  sociale  o  la
percentuale minore  fissata  dal  Ministro  del  tesoro  con  proprio
decreto. In caso di motivato rifiuto del gradimento restano fermi tra
le parti gli effetti del contratto di cessione. Fino al  decorso  del
termine, e in ogni caso dalla data in cui  il  gradimento  sia  stato
rifiutato, il cessionario non puo' esercitare i  diritti  di  voto  e
comunque quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale,
connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di cui  al
presente comma e dovra' cedere le stesse entro tre mesi. In  caso  di
mancata ottemperanza, il tribunale, su  richiesta  del  Ministro  del
tesoro, ordina la vendita delle azioni secondo le  procedure  di  cui
all'articolo 2359- bis del codice civile; 
    b) divieto di scioglimento o di liquidazione della  societa',  di
trasferimento  dell'azienda,  anche  per  fusione  o  scissione,   di
trasferimento  della  sede   sociale   all'estero,   di   cambiamento
dell'oggetto  sociale,  di  modifiche  statutarie  che   abrogano   o
modificano, nel periodo della loro efficacia, i poteri di cui sopra. 
  2. Ai soci  dissenzienti  dalle  deliberazioni  che  introducono  i
poteri speciali di cui al comma 1, lettera b), spetta il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.