Art. 2. Poteri speciali 1. Le societa' di cui all'articolo 1 e loro controllate, che operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle fonti di energia, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono tenute ad introdurre nei propri statuti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, clausole che prevedano: a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. In caso di motivato rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti del contratto di cessione. Fino al decorso del termine, e in ogni caso dalla data in cui il gradimento sia stato rifiutato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di cui al presente comma e dovra' cedere le stesse entro tre mesi. In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359- bis del codice civile; b) divieto di scioglimento o di liquidazione della societa', di trasferimento dell'azienda, anche per fusione o scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche statutarie che abrogano o modificano, nel periodo della loro efficacia, i poteri di cui sopra. 2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera b), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.