Art. 3. Efficacia dei poteri speciali 1. Le disposizioni statutarie relative ai poteri speciali non possono essere modificate; perdono efficacia alla scadenza del termine di cinque anni decorrente dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2 o del minor termine stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.