Art. 3. 
                    Efficacia dei poteri speciali 
  1. Le disposizioni  statutarie  relative  ai  poteri  speciali  non
possono  essere  modificate;  perdono  efficacia  alla  scadenza  del
termine di cinque anni decorrente dalla data della  deliberazione  di
cui all'articolo 2 o del minor  termine  stabilito  con  decreto  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.