Art. 4. 
                      Altre clausole statutarie 
  1. Le societa' individuate con le modalita' di cui all'articolo  2,
nonche'  le  banche  e  le  imprese   assicurative   direttamente   o
indirettamente controllate  dallo  Stato,  possono  introdurre  nello
statuto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche in via
transitoria: 
    a) particolari norme per la nomina delle cariche sociali, al fine
di assicurare la rappresentanza anche di minoranze azionarie; 
    b) un limite massimo di possesso azionario  riferito  al  singolo
socio  ed  al  gruppo  di  appartenenza,  per  tale  intendendosi  la
controllante,  le  controllate,  le   controllate   di   una   stessa
controllante, assegnando un termine di tre anni  per  la  dismissione
delle partecipazioni che eccedono  il  limite  stesso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Quando negli statuti vengano introdotte le disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera b), queste si applicano  alla  partecipazione  di
qualunque socio anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19  e
seguenti del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.