Art. 4. Altre clausole statutarie 1. Le societa' individuate con le modalita' di cui all'articolo 2, nonche' le banche e le imprese assicurative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche in via transitoria: a) particolari norme per la nomina delle cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza anche di minoranze azionarie; b) un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio ed al gruppo di appartenenza, per tale intendendosi la controllante, le controllate, le controllate di una stessa controllante, assegnando un termine di tre anni per la dismissione delle partecipazioni che eccedono il limite stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Quando negli statuti vengano introdotte le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), queste si applicano alla partecipazione di qualunque socio anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.