Art. 5. Quorum e termini di convocazione e comunicazione delle assemblee 1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 4 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a di- verse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369- bis del codice civile. 2. Nelle societa' di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile. 3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.