Art. 5. 
  Quorum e termini di convocazione e comunicazione delle assemblee 
  1. Le previsioni di cui agli articoli  2  e  4  sono  adottate  con
delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a  di-
verse disposizioni statutarie,  con  le  maggioranze  previste  dagli
articoli 2368, 2369, 2369- bis del codice civile. 
  2. Nelle societa' di cui all'articolo 1 e loro controllate  le  cui
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano  ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui  statuti  sia
introdotto un  limite  massimo  di  possesso  azionario,  l'assemblea
straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino piu' di  un  ventesimo  del  capitale
sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e
ottavo, del codice civile. 
  3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini  per  le
comunicazioni alla Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.