Art. 6. 
                        Operazioni societarie 
  1.  Alle  operazioni  di  riorganizzazione  e  ristrutturazione  di
societa'  e  gruppi  di  societa'  di  cui  all'articolo  1  e   loro
controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente  decreto,
si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo  15
del  decreto-legge  11  luglio  1992,   n.   333,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che
seguono: 
    a) la costituzione di societa' per azioni puo' avvenire anche per
atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal  secondo  comma
dell'articolo 2475 del  codice  civile,  da  parte  di  una  societa'
posseduta per intero, direttamente od  indirettamente,  dallo  Stato,
con conferimento di danaro, di crediti, di beni  in  natura  anche  a
valore di libro; 
    b) nei casi di cui alla lettera a) possono essere costituite  con
un unico atto una societa' per  azioni  controllante  e  una  o  piu'
societa' per azioni controllate; in tal caso le  aziende  o  rami  di
azienda appartenenti  a  societa'  partecipanti  all'operazione  sono
conferiti direttamente alle societa' controllate  e  le  azioni  sono
attribuite alla controllante; 
    c) nel caso in  cui  siano  previste  piu'  operazioni  tra  loro
collegate che richiedano nomine di esperti ai  sensi  degli  articoli
2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-quinquies, 2501-novies del codice
civile, il presidente del tribunale nomina  un  unico  esperto  o  un
unico collegio  di  esperti.  Quando  concorrano  diverse  competenze
territoriali provvede alla nomina  il  presidente  del  tribunale  di
Roma. Si applica la legge 8  luglio  1980,  n.  319,  ed  i  relativi
decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate  sono
ridotte del 50 per cento; 
    d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo,  del  codice
civile per le fusioni e le scissioni e' ridotto ad un mese.