Art. 6. Operazioni societarie 1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di societa' e gruppi di societa' di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono: a) la costituzione di societa' per azioni puo' avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una societa' posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; b) nei casi di cui alla lettera a) possono essere costituite con un unico atto una societa' per azioni controllante e una o piu' societa' per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a societa' partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle societa' controllate e le azioni sono attribuite alla controllante; c) nel caso in cui siano previste piu' operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-quinquies, 2501-novies del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento; d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni e' ridotto ad un mese.