Art. 8. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione  dei  cespiti
da dismettere, anche se  non  concluse,  si  provvede  a  carico  dei
relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al  netto
dei predetti oneri con  le  modalita'  determinate  con  decreti  del
Ministro del tesoro.