Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 settembre 1993 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                   SPAVENTA, Ministro del bilancio  e
                                   della programmazione economica 
                                   SAVONA,  Ministro  dell'industria,
                                   del commercio e dell'artigianato 
                                   CONSO,  Ministro   di   grazia   e
                                   giustizia 
                                   CASSESE, Ministro per la  funzione
                                   pubblica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO